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Regole-Libretto di impianto climatizzatori

Impianti

Regole-Libretto di impianto climatizzatori

Libretto d’impianto per climatizzatori e impianti termici: ecco le Regole per utilizzo e controlli

L’impianto di climatizzazione, che sia di nuova installazione o già esistente, deve essere dotato di un Libretto d’Impianto Termico (simile al libretto d’impianto già da molti anni in vigore per le caldaie) che può essere rilasciato da un Installatore Certificato, ma il cui obbligo è a carico del proprietario dell’impianto.

Ogni impianto di climatizzazione (split inclusi) deve essere installato da un’Azienda Certificata, la quale è tenuta a rilasciare una dichiarazione di conformità in base al DM 37/08 (è possibile consultare l’elenco degli Installatori e delle Imprese certificate secondo la Normativa F-gas).

Inoltre, se la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 12 kW è obbligatorio anche sottoporre lo stesso agli opportuni controlli periodici, accertandosi che, nel tempo, i consumi non siano cresciuti troppo rispetto all’iniziale rendimento.

Viene inoltre fissato in 26°C (con tolleranza fino a 24°C) il limite della temperatura media per tutti gli edifici durante il funzionamento estivo dei climatizzatori d’aria. Per la climatizzazione invernale è confermato il limite di 18°C (con tolleranza fino a 20°C) per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali, e di 20°C (con tolleranza fino a 22°C) per tutti gli altri edifici.

Tutte le norme relative al libretto d’impianto sono state introdotte dal D.M. 10 febbraio 2014 . Per quanto riguarda, invece, la periodicità dei controlli di legge si fa riferimento all’art.8 (Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici) del Dpr 74/2013,  e relativa tabella all’allegato A (bordata in rosso la parte relativa agli impianti di climatizzazione; P è la potenza termica utile nominale).

Attenzione: il “Registro dell’apparecchiatura (F-gas)” e il “libretto di impianto termico (ex DPR 74/2013)” non si sostituiscono uno all’altro, quindi per impianti sopra i 10-12 kW contenenti F-gas costituenti più di 5 Ton di CO2 equivalente*, sono entrambi necessari.

*In base a quanto prescritto dal UE 517/2014 (regolamento F-gas II) a titolo di esempio, 5 Ton di CO2 equivalente corrispondono a 2,4 kg di R410A oppure a 7,4 kg di R32.

 

 

 

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