12-NOVEMBRE 2021
COSTO GAS STANDARD METRO CUBO NEL SERVIZIO DI TUTELA
Nel mercato di tutela, il prezzo della materia prima (il prezzo del gas metano) è unico ed è regolamentato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (l’ARERA), e varia ogni tre mesi. I dati relativi al costo di uno standard metro cubo di gas nel servizio di tutela sono riassunti nella seguente tabella:
Trimestre |
Prezzo Gas | Variazione |
IV 2021 | 0,499211 €/Smc | +74,7% |
III 2021 | 0,285805 €/Smc | +44,4% |
II 2021 | 0,197884 €/Smc | +14,2% |
I 2021 | 0,173305 €/Smc | – |
Nel trimestre corrente (ovvero dal mese di ottobre al mese di dicembre 2021) il prezzo del gas stabilito dall’Autorità è pari a 0,499211 euro/Smc, corrispondente quindi a un aumento del 74,7% rispetto al trimestre precedente.
Costo gas standard metro cubo nel mercato libero
Nel mercato libero, al contrario, il prezzo della materia prima gas è definito autonomamente da ogni fornitore e può variare anche tra diverse offerte dello stesso fornitore in base ai servizi e a eventuali vantaggi inclusi o affiancati al prodotto.
Quali variabili impattano sul prezzo del gas
Oltre al tipo di fornitura scelta (libero mercato o servizio di tutela), quando si va a calcolare il prezzo medio in bolletta che si pagherà per standard metro cubo di gas metano è necessario considerare anche il volume di consumo, ovvero in quale scaglione di consumi rientra la propria utenza, e la zona geografica, da cui dipende la posizione climatica del comune in cui è attiva la fornitura. L’Italia infatti è suddivisa in **sei zone, e per ognuna di esse è definito un coefficiente di adeguamento altimetrico-climatico (coefficiente C) che impatta sul prezzo totale del gas. Dunque, per individuare in maniera precisa il proprio profilo e confrontare al meglio le tariffe di gas disponibili nel mercato libero, è necessario indicare i volumi di consumo complessivo annuo e il comune di attivazione del contratto di fornitura domestica tenendo appunto presente che il costo della materia prima gas è soltanto una fra le varie voci che contribuiscono a determinare il prezzo finale nella bolletta del gas.
**Zona climatica (Legnano)
Per zona climatica si intende un’area geografica in cui la variazione di temperatura durante il corso dell’anno segue un andamento simile, delimitando porzioni di territorio con lo stesso clima.
Una classificazione dei comuni italiani in base alla temperatura media misurata durante l’anno è stata introdotta ufficialmente dal DPR 26/08/1993 n. 412 con il fine di regolamentare il periodo in cui è consentita l’accensione degli impianti di riscaldamento.
Questo provvedimento ha individuato 6 zone climatiche differenti, identificate con le lettere dalla A alla F, usando come criterio di classificazione i “gradi giorno”, cioè la somma delle sole differenze positive tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera:
- Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600; accensione degli impianti di riscaldamento consentita dal 1° dicembre al 15 marzo per 6 ore al giorno.
- Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900; accensione degli impianti di riscaldamento consentita dal 1° dicembre al 31 marzo per 8 ore al giorno.
- Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400; accensione degli impianti di riscaldamento consentita dal 15 novembre al 31 marzo per 10 ore al giorno.
- Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100; accensione degli impianti di riscaldamento consentita dal 1° novembre al 15 aprile per 12 ore al giorno.
- ** Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000; accensione degli impianti di riscaldamento consentita dal 15 ottobre al 15 aprile per 14 ore al giorno.
- Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000; gli impianti possono essere accesi in qualunque momento dell’anno, ma non possono rimanere accesi tra le ore 23.30 e le ore 5.
È possibile autorizzare l’accensione degli impianti di riscaldamento al di fuori dei periodi così stabiliti solo in caso di eventi meteo straordinari, e per un numero di ore massimo che sia pari alla metà delle ore ammesse nei periodi consentiti.