Egregio Cliente la informiamo che “finalmente” hanno attuato il CREDITO D’IMPOSTA” per gli acquisti sui prodotti PREVENZIONE al COVID 19.
Oggetto: credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.
Il decreto Sostegni bis (art. 32 del Decreto Legge n° 37 del 25 maggio 2021), al fine di favorire
l’adozione di misure dirette a contenere e a contrastare la diffusione del Covid-19, prevede un credito
d’imposta delle spese che le imprese sosterranno, nei mesi di giugno luglio ed agosto 2021, per la:
- sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
- per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi a tutela della salute dei lavoratori, comprese le spese sostenute per la somministrazione di tamponi RAPIDI per Covid-19.
Il credito di imposta, fino ad un massimo di 60.000 € per impresa, è pari al 30% (€ 18.000) delle spese che verranno sostenute dalle imprese nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021.
Sono ammissibili al credito di imposta le seguenti spese sostenute per:
- sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa (per cui comprese anche le spese per la sanificazioni dei veicoli).
- somministrazione di tamponi per Covid-19 ai lavoratori;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali ad esempio: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari. I D.P.I. devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea (è necessario conservare la documentazione attestante la conformità);
- acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti (incluse le eventuali spese di installazione)
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi (incluse le eventuali spese di installazione);
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti.
Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta (2021) in cui sono state sostenute le spese o in compensazione tramite modello F24.
Con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le
modalità ed i criteri per usufruire del credito di imposta.
Per “sanificazione” si intendono le attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative
la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica Covid-19 (come riportato nella
circolare Agenzia delle Entrate n° 20/E del 10 luglio 2020).